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Il diritto ad informare ed essere informati non può prevaricare la dignità e il rispetto della persona.
di Marcello Paris
“Non si possono, o meglio non si dovrebbero, fare i processi sui mezzi d’informazione. Non si dovrebbero dare in pasto all’opinione pubblica fatti di cui non sia accertata la consistenza e il reale coinvolgimento delle persone citate”. E’ questa, in estrema sintesi, la conclusione dell’intervento del procuratore della Repubblica di Pistoia Renzo Dell’Anno all’incontro, organizzato dai Club di Pistoia e Montecatini, su “Informazione e giustizia”.
Il contraddittore del confronto era il Presidente dell’ordine dei giornalisti della Toscana Massimo Lucchesi il quale ha sostenuto il diritto dovere del giornalista ad informare ma, ha precisato, con le regole della deontologia professionale e nel rispetto della privacy delle persone.
Mettere in prima pagina, hanno concordato i due relatori, soggetti che non hanno nessun rapporto con il procedimento giudiziario crea dei danni enormi che non trovano riparazione nelle eventuali precisazioni successive.
Il dibattito ha fatto emergere il mancato rispetto della legge quando vengono pubblicate notizie di atti coperti dal segreto istruttorio. Una pratica purtroppo diffusa per la quale nessuno degli ignoti “delatori” paga le conseguenze. Infatti l’articolo 114 del codice di procedura penale “vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti da segreto istruttorio … fino a che non siano concluse le indagini preliminari”.
Il divieto di pubblicazione, fra l’altro, tutela il libero convincimento del giudice.
Su tutto, è la conclusione dei due relatori, (che purtroppo non rappresentano la maggioranza dei contendenti) serve trovare un giusto equilibrio tra necessità di informare e il rispetto della persona ma se non cambia la Cultura dei singoli e della società il dibattito in corso sul necessario cambiamento delle norme penali sulla divulgazione di atti e intercettazioni telefoniche rimarrà un inutile esercizio dialettico senza arrivare a conclusioni condivise.
Purtroppo il confronto sulla materia è permeato da reciproche rigidità: così se da una parte si minaccia il carcere per i giornalisti (perché poi i giornalisti e non chi divulga gli atti secretati) dall’altra si invoca la libertà di pensiero appellandosi all’articolo 21 della costituzione senza però tenere conto che questo articolo fu scritto al termine di una dittatura che aveva conculcato la libertà di stampa per cui si ritenne di salvaguardare questa libertà con la legge fondante della Repubblica. Oggi, però, si dimentica che l’onorabilità della persona e la sua dignità è un valore altrettanto forte da salvaguardare e tutelare. Ma siamo certi che il dibattito, in questo Paese dove le contrapposizioni sono spesso pretestuose e strumentali, non vedrà in tempi brevi una conclusione condivisa.
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